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Quando si parla di assegno di mantenimento, le acque possono diventare turbolente. Ma con la giusta guida, è possibile trovare la chiarezza che si cerca. Scopriamo insieme come.
Assegno di mantenimento al coniuge
L’assegno di mantenimento al coniuge è disciplinato principalmente dall’art. 156 del Codice Civile.
- Come si stabilisce: la determinazione dell’assegno viene fatta tenendo conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, delle risorse economiche di ciascun coniuge e della durata del matrimonio.
- Consensuale vs Giudiziale: in una separazione consensuale, le parti concordano l’importo dell’assegno. Se non si raggiunge un accordo, sarà il giudice a stabilirlo, tenendo conto anche delle ragioni della separazione o del divorzio.
- Rimodulazione e revoca:
– Cause di rimodulazione: un cambiamento significativo nelle condizioni economiche di uno dei coniugi (ad es. perdita del lavoro o malattia) può giustificare la rimodulazione dell’assegno. La richiesta può essere avanzata al Giudice che, valutando le nuove circostanze, potrebbe ridurre, aumentare o confermare l’importo precedentemente stabilito;
– Cause di revoca: l’assegno può essere revocato se il beneficiario raggiunge una piena autonomia economica, inizia a convivere stabilmente con un nuovo partner o in caso di comportamenti gravi del beneficiario (ad esempio, se compie reati gravi);
– Procedura: ricorso al Giudice che ha emesso l’ordinanza originaria o, in alternativa, presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente. - Mancato versamento: se l’assegno non viene corrisposto, il beneficiario può adire le vie legali, ricorrendo all’ingiunzione di pagamento e, in caso di ulteriori inadempienze, a procedure coattive.
Assegno di mantenimento ai figli
Il dovere di mantenimento dei figli è prioritario e deriva direttamente dalla responsabilità genitoriale (Art.337 ter C.C.).
- Minorenni: la determinazione dell’assegno per i figli minorenni si basa su vari fattori, tra cui: il tenore di vita goduto durante l’unità familiare, le esigenze fondamentali del minore (istruzione, salute, svago), le capacità economiche di entrambi i genitori e altre circostanze particolari;
– Obbligo di entrambi i genitori: mentre uno dei genitori può essere tenuto a pagare l’assegno all’altro genitore affidatario, è importante notare che entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli. La proporzione con cui ciascun genitore contribuisce dipende dai rispettivi redditi e dalla capacità economica; - Maggiorenni: per i figli maggiorenni, il dovere di mantenimento persiste se sono impegnati in un percorso di formazione coerente e non sono autosufficienti. La continuazione degli studi, corsi di formazione o stage post-laurea sono considerati motivi validi al mantenenimento dell’obbligo;
– Cause di rimodulazione o revoca: l’autosufficienza economica di un figlio maggiorenne potrebbe giustificare una riduzione, revoca o sospensione del mantenimento. Anche il conseguimento di un titolo di studio, l’abbandono ingiustificato degli studi, la mancata dedizione agli stessi, oppure l’evidente disinteresse nel ricercare la propria indipendenza economica possono essere validi motivi al fine di ottenere una rimodulazione o revoca dell’assegno;
– Procedura: la richiesta di revoca o modifica deve essere presentata al Giudice, che valuterà la nuova situazione del figlio e deciderà di conseguenza; - Mancato versamento:
– Azioni Civili: come per il coniuge, la mancata corresponsione dell’assegno può portare all’ingiunzione di pagamento e, in caso di ulteriori inadempienze, a procedure coattive;
– Ripercussioni Penali: di recente, la giurisprudenza ha iniziato a considerare la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento come un reato penale. La non corresponsione prolungata e senza giustificato motivo potrebbe portare alla configurazione del reato previsto dall’art. 570 c.p., con conseguente avvio di un procedimento penale.
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