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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha recentemente emesso una Sentenza significativa, la numero 29961 del 27/10/2023 (QUI IL TESTO INTEGRALE), riguardante la “Carta del Docente” per gli insegnanti non di ruolo. Questa decisione chiarisce importanti diritti e procedure relative a tale beneficio.
Diritti dei docenti non di ruolo alla carta del docente
La Corte ha stabilito che la “Carta del Docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, spetta ai docenti non di ruolo. Questi includono coloro che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto, secondo l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, o incarichi per la durata delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno, come definito dall’art. 4, comma 2, della stessa legge. È importante notare che questo diritto è indipendente dalla presentazione di una domanda specifica al Ministero.
Trattamento dei Docenti che non hanno ricevuto la carta in tempo
Per i docenti ancora attivi nel sistema scolastico ma che non hanno ricevuto la “Carta del Docente” in tempo, la Corte ha ordinato che venga fornito un adempimento in forma specifica. Questo include l’attribuzione della Carta con un valore corrispondente a quello perduto, oltre a eventuali interessi o rivalutazioni.
Risarcimento per docenti usciti dal sistema
Inoltre, per gli insegnanti che, al momento della decisione giudiziaria, non fanno più parte del sistema scolastico, la Corte ha stabilito il diritto a un risarcimento. Questo risarcimento è da calcolarsi in base alle circostanze individuali, come la durata della permanenza nel sistema scolastico, e non può superare il valore della Carta.
Infine, la Corte ha specificato i termini di prescrizione per le azioni legali. L’azione per l’attribuzione della Carta si prescrive in cinque anni dalla data di maturazione del diritto. Per le azioni risarcitorie, il termine è di dieci anni, a partire dalla data di uscita del docente dal sistema scolastico.